Art. 4.

      1. Nei locali pubblici con una capienza superiore a 500 posti l'esercente deve obbligatoriamente assicurare, anche attraverso apposite convenzioni con la Croce

 

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rossa italiana o con organizzazioni di volontariato operanti nel settore, la presenza di personale dotato di specifica formazione per il primo soccorso sanitario e i comportamenti a rischio legati all'uso di sostanze stupefacenti, nella misura minima di una unità per locali pubblici con capienza da 500 a 1.500 persone e di due unità per locali pubblici con capienza superiore.
      2. Il primo soccorso sanitario previsto dal comma 1 può, altresì, essere assicurato attraverso la presenza di unità mobili stazionate all'esterno del locale pubblico. Il personale di cui al citato comma 1 può esercitare la propria attività di assistenza anche dopo l'orario di chiusura, all'esterno del locale pubblico, anche al fine della individuazione di coloro che non appaiono idonei alla guida e di predisporne l'accompagnamento coatto in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche ed, eventualmente, con le Forze dell'ordine.